Lo schema d’atto

Lo schema di atto (art. 6-bis Legge n. 212/00) è una comunicazione preliminare che precede l’avviso di accertamento tributario, introdotta per garantire il principio del contraddittorio tra contribuente e Amministrazione Finanziaria. È un documento obbligatorio per la maggior parte degli atti impugnabili, con alcune eccezioni come gli atti automatizzati o di pronta liquidazione. Al suo interno deve contenere il calcolo dell’imposta ritenuta evasa e le sanzioni irrogabili per le quali viene evidenziato il raffronto tra cumulo materiale e giuridico.

Questa fase assume un’importanza particolare perché rappresenta l’ultima opportunità per il contribuente di chiarire la propria posizione prima che venga emesso un atto definitivo. Si tratta di un documento che elenca le contestazioni e fornisce la possibilità di replicare con argomenti difensivi e prove documentali.

Attraverso lo schema di atto, l’Amministrazione finanziaria informa il contribuente delle violazioni contestabili e dei motivi alla base della pretesa erariale. Questa comunicazione preliminare, nell’ambito dell’accertamento tributario, consente al contribuente di esercitare il proprio diritto al contraddittorio, proponendo controdeduzioni prima dell’emissione dell’atto definitivo.

Con l’introduzione di tale istituto, che rappresenta un cambiamento epocale, il legislatore ha tracciato un programma di lavoro che le parti, vale a dire Amministrazione e contribuente, devono seguire, se vogliono risolvere la controversia.

È uno strumento preliminare necessario al fine di compiere correttamente il contraddittorio con le parti interessate e nello stesso atto sono evidenziate le motivazioni e le riprese fiscali che l’Amministrazione assoggetta a tassazione. La novità principale, ora in esame, sta nel fatto che il contribuente ha la possibilità di fornire chiarimenti o contestazioni prima che gli venga notificato l’atto definitivo, che è appunto l’avviso di accertamento o qualsivoglia atto di natura patrimoniale.

La conoscibilità dello schema d’ atto da parte del contribuente avviene mediante la notifica dello stesso al proprio indirizzo. È un mezzo che consente al contribuente di esprimere eventuali controdeduzioni fornendo prove e argomentazioni a proprio favore producendo deduzioni solide, raccogliendo documentazione valida che può convincere il funzionario a chiudere bonariamente la contestazione.

Questo tipo di osservazioni si sostanziano in una risposta formale, ben documentata, che mira a confutare le pretese contenute nello schema di atto. Esse possono riguardare sia errori materiali, sia questioni di merito. La predisposizione di questo documento è importante, in quanto consente di far sapere, da subito, la posizione del contribuente nei confronti delle pretese dell’Amministrazione finanziaria. La cosa principale da valutare è che queste indicazioni devono essere poi corroborate da:

  • Documentazione probatoria: Ricevute, fatture, contratti, e qualsiasi prova idonea a supportare la posizione del contribuente;
  • Argomentazioni tecniche e giuridiche: Richiamo alle normative vigenti, giurisprudenza favorevole o interpretazioni corrette delle norme fiscali;
  • Chiarimenti dettagliati: Spiegazione di eventuali errori nella dichiarazione, chiarimenti su operazioni complesse o dati contestati.

Chi sono i soggetti che beneficiano dello schema d’atto?

La platea di soggetti tenuti a rispettare tale istituto è ampia e comprende la persona fisica, l’imprenditore, il professionista, le società di persone e di capitali e tutti i soggetti che potrebbero ricevere un avviso di accertamento e qualsiasi altro atto, di tipo fiscale-tributario emesso dall’Amministrazione, nelle sue varie ramificazioni.

Sono esclusi dal nuovo strumento gli atti automatizzati emessi dal Fisco (atti che derivano dall’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e pochi altri.

Quali possono essere i mezzi di difesa utilizzati dal contribuente?

Gli strumenti utilizzati dal contribuente per una valida difesa sono numerosi, ma talvolta risultano di non facile produzione al controllore. I documenti per la società possono essere i seguenti: fatture, bolle di accompagnamento, atti notarili, bilanci di annualità precedenti a quella in esame, documenti contabili, libri contabili e societari, registri IVA, copie di sentenze emesse da Corti tributarie ed altro ancora. Per la persona fisica: copia di atti di compravendita, copie di testamento, atto di donazione, atti di divorzio fra i coniugi, e tutto ciò che è valido e utile a giustificare la propria difesa.

Cosa si intende con “termine non inferiore a sessanta giorni”?

Sul punto il legislatore ha assegnato a carico del contribuente il termine per consentire eventuali controdeduzioni, che non deve essere inferiore a 60 giorni. Sostiene ancora che l’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Quindi, si assiste a un “arresto” da parte dell’ufficio che inizierà i propri lavori dopo tale periodo. Quindi il funzionario deve attendere che tale periodo vada ad estinguersi.

Cosa succede se non si risponde allo schema d’atto?

Con la mancata risposta allo schema di atto il contribuente perde l’occasione di poter instaurare un contraddittorio con l’amministrazione finanziaria, che sarebbe stato utile. Non avendo ricevuto delle controdeduzioni relative al primo atto notificato, l’ufficio emetterà l’avviso di accertamento secondo le regole ordinarie.